Onorevoli Colleghi! - Il Corpo forestale dello Stato (CFS) svolge, sul territorio nazionale, attività di salvaguardia del patrimonio agroforestale e ambientale dello Stato.
Da circa quaranta anni, a supporto delle proprie attività istituzionali, così come ribadite nel nuovo ordinamento del Corpo, di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36, il CFS utilizza personale operaio di diversa qualifica e professionalità per interventi a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
In particolare la legge 5 aprile 1985, n. 124, consente la possibilità di assumere, con contratto di diritto privato, personale operaio a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI). Questi ultimi in numero non superiore alle 500 unità per anno.
Va inoltre considerato che dal 1o maggio 2001, come previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, tra il personale a tempo determinato vi sono 440 lavoratori provenienti dalle liste dei lavoratori socialmente utili (LSU) che l'amministrazione ha stabilizzato con assunzioni continuative, ma sempre a tempo determinato, visto l'impedimento rappresentato dalla citata legge n. 124 del 1985, che fissa il limite massimo a 500 OTI.
Vi sono, inoltre, altri lavoratori a tempo determinato che, storicamente e stabilmente, sono assunti con contratto a tempo determinato per un numero variabile di unità che, mediamente, ammontano a circa 900.
In definitiva, ogni anno, il CFS è costretto a riassumere complessivamente 1336 operai a tempo determinato. Nel corso degli anni la durata dei contratti di assunzione a tempo determinato si è via via accorciata, passando dagli iniziali sei mesi ai tre mesi, giungendo, nell'anno
1) non aumenta, in alcun modo, l'attuale pianta organica del CFS, in quanto il personale continuerebbe ad essere nel numero di 1800 unità circa (inclusi i lavoratori provenienti dalle liste LSU) ed anzi, in tale senso va garantita la possibilità di continuare ad assumere personale a tempo determinato, in deroga all'articolo 1, comma 252, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), per il numero di lavoratori che non trova capienza nella stabilizzazione;
2) non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, ma piuttosto realizza un risparmio di risorse dovuto al diverso criterio di assunzione dei lavoratori, ai quali non verrebbe più erogato il 3o elemento (comprensivo di tredicesima, quattordicesima, ferie, festività e trattamento di fine rapporto). Ciò genera un consistente differimento delle spese destinate alla liquidazione del TFR, risorse che verrebbero erogate solo a fine carriera e non accantonate anno per anno;
3) comporta anzi benefìci per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, non dovendo più erogare i trattamenti sociali (indennità di disoccupazione, eccetera) ai lavoratori a tempo determinato, realizzerebbe un risparmio nell'ordine di circa 2.600.000 euro l'anno;
4) tale risparmio coprirebbe abbondantemente l'aumento di spesa derivante dall'erogazione degli scatti di anzianità che verrebbero maturati, nel tempo ed in via esclusiva, dall'esiguo numero di lavoratori inquadrati nel ruolo impiegatizio.
Per una dettagliata illustrazione degli oneri e dei risparmi derivanti dalla disciplina che si propone, si rinvia alla tabella allegata a questa relazione.